Sez. 2, Sentenza n. 3729 del 15/04/1987 (Rv. 452674 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL PAGAMENTO DI SOMMA BEN DETERMINATA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DEL PAGAMENTO DI SOMMA BEN DETERMINATA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ.*
La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si intende sempre riferita ad un risarcimento integrale, comprensivo della rivalutazione monetaria, salvo, però, espresse limitazioni dello stesso istante. Pertanto, la domanda di rivalutazione avanzata nel giudizio di rinvio deve ritenersi nuova e quindi inammissibile se nel giudizio di appello, conclusosi con la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, la parte si era limitata a chiedere la condanna della controparte al pagamento, sia pure a titolo risarcitorio, di una ben determinata somma aumentata dei soli interessi legali. (V 890/84, mass n 433091; (V 5128/79, mass n 401763; (V 2240/78, mass n 391630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)