Sez. 3, Sentenza n. 5128 del 04/10/1979 (Rv. 401763 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNI DA FATTO ILLECITO - CREDITO RELATIVO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI - MERA RICHIESTA DI CONFERMA INTEGRALE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNI DA FATTO ILLECITO - CREDITO RELATIVO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - LIMITI - MERA RICHIESTA DI CONFERMA INTEGRALE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA.*
Il principio secondo cui il giudice d'appello puo liquidare, anche d'ufficio, i danni da svalutazione monetaria, rientranti nella richiesta generica di risarcimento del danno per fatto illecito, non opera quando il danneggiato abbia chiesto la conferma della liquidazione del danno effettuata dal primo giudice. La richiesta deve pero risultare da una manifestazione di volonta non equivoca e non puo desumersi dalla conclusione con cui viene genericamente chiesta l'integrale conferma della sentenza impugnata, che abbia accolto la domanda di risarcimento. (Conf 4716/78, mass n 394410).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)