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Sez. 2, Sentenza n. 9262 del 20/04/2006 (Rv. 588707 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Fondamento e limiti - Modifica apportata dall'articolo 2, comma 1°, lett. a), della legge 28 dicembre 2005 n. 263, all'articolo 92 del cod. proc. civ. - Interpretazione - Entrata in vigore.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588707-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l'orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale del giudice del merito, ha trovato recente conferma nella legge 28 dicembre 2005 n. 263, il cui articolo 2 ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1° gennaio e poi prorogata al 1° marzo 2006.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 4, Legge 23/02/2006 num. 51 art. 39 quater com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)