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Sez. 1, Sentenza n. 4854 del 01/03/2007 (Rv. 595434 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Pronuncia - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595434-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti di legge i quali devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in un procedimento instaurato prima del 1° marzo 2006, data fissata all'art. 39 quater del d.l. n.273 del 2005 conv. nella legge n. 51 del 2006 per l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 2, primo comma lett. a) della legge n. 263 del 2005 - aveva compensato le spese processuali tra le parti, "attesa la peculiarità della fattispecie", in un complesso caso che offriva alla parte convenuta apprezzabili ragioni per resistere anche se poi ritenute infondate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)