Sez. 3, Sentenza n. 749 del 23/01/2002 (Rv. 551776 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisione - Ricorso per cassazione - Termine di trenta giorni dalla notificazione "ex" art. 68 d.P.R. n. 221 del 1950, di natura regolamentare - Illegittimità - Disapplicazione - Necessità.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
L'art. 68 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 sulle professioni sanitarie), nella parte in cui fissa il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione emanata dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per la proposizione del ricorso per cassazione, è illegittimo - e deve essere, quindi, disapplicato ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - dal momento che introduce in via regolamentare, ed in mancanza di una apposita disposizione di legge, una deroga all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, per la proposizione del ricorso per cassazione, prevede il termine di sessanta giorni.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)