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Sez. L, Sentenza n. 1659 del 06/04/1989 (Rv. 462425 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - REGOLAMENTI DEL PERSONALE - NATURA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462425-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - REGOLAMENTI DEL PERSONALE - NATURA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE.*

I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la Forma di Atti unilaterali, hanno natura contrattuale, trattandosi, al pari dei contratti aziendali, di Atti di autonomia generale, che, concernendo una collettività di lavoratori, indistintamente considerati e singolarmente non identificati, se non attraverso il loro inserimento nell'organizzazione aziendale, realizzano una uniforme disciplina nell'interesse collettivo di tali soggetti, con l'efficacia normativa generalizzata, che è tipica della contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda; pertanto tali regolamenti, non essendo espressione di autonomia normativa, non possono dettare una disciplina autoritativa del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma sono norme ad efficacia interna, che acquistano valore contrattuale nel momento in cui il dipendente mediante l'assunzione aderisce ad esse. (V 8192/87, mass n. 452260; (V 829/86, mass n. 444369).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)