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Sez. 3, Sentenza n. 42343 del 09/07/2013 Ud. (dep. 15/10/2013) Rv. 258313 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Reato di abbandono o deposito incontrollato - Natura di reato istantaneo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258313-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, secondo comma del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152) ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti. (In applicazione del principio, la Corte è pervenuta alla declaratoria di estinzione per prescrizione di una violazione verificatasi nell'anno 2006, reputando irrilevante la circostanza che i rifiuti fossero rimasti nel luogo di irregolare deposito nei due anni successivi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)