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Sez. 2, Sentenza n. 3859 del 07/06/1988 (Rv. 459064 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - REGOLAMENTI SULLA DISTANZA NELLE COSTRUZIONI SENZA PRESCRIVERLA IN RAPPORTO AL CONFINE - CONSEGUENTE DIVIETO DI COSTRUIRE IN APPOGGIO O IN ADERENZA - ESCLUSIONE - DIRITTO DI PREVENZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459064-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - REGOLAMENTI SULLA DISTANZA NELLE COSTRUZIONI SENZA PRESCRIVERLA IN RAPPORTO AL CONFINE - CONSEGUENTE DIVIETO DI COSTRUIRE IN APPOGGIO O IN ADERENZA - ESCLUSIONE - DIRITTO DI PREVENZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Le norme dei regolamenti comunali edilizi che fissano le distanze nelle costruzioni in misura diversa da quelle stabilite dal codice civile sono, per l'espresso disposto dell'art. 873 cod. civ., integrative del codice medesimo, il quale, rinviando ai regolamenti locali per tutto ciò che concerne le distanze nelle costruzioni, comprende tutta la disciplina predisposta da quelle fonti. Ne deriva che le norme dei regolamenti edilizi che (come quelle del regolamento del comune di Nuoro) si limitino a stabilire una distanza nelle costruzioni superiore a quella del codice civile, senza prescrivere tale distanza in rapporto al confine, non implicano il divieto di costruire in appoggio o in aderenza, ricorrendone i presupposti ai sensi degli artt. 874, 875, 877 cod. civ., e, di conseguenza, non incidono sull'Esercizio del diritto di prevenzione, la cui operatività non esige un'espressa previsione ad opera delle norme regolamentari. (V 2545/87, mass n 456065; (V 3361/85, mass n 441030; (V 4352/83, mass n 429252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)