Sez. 2, Sentenza n. 4352 del 24/06/1983 (Rv. 429252 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - SOPRAELEVAZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - SOPRAELEVAZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il criterio della prevenzione stabilito dall'art. 873 cod. civ. resta eliso dalle norme dei regolamenti edilizi comunali solo quando queste impongono inderogabilmente un distacco della costruzione dal confine, e non anche quando consentano, in alternativa, che si costruisca in aderenza, nel qual caso chi costruisce per primo condiziona l'attività edilizia del vicino, sicché, se il preveniente costruisce sul confine, il prevenuto può a sua volta costruire al confine, in aderenza o in appoggio, ovvero deve realizzare la propria costruzione alla distanza prevista dallo strumento urbanistico locale. Siffatta regola resta ferma anche in relazione alla sopraelevazione, nel senso che sia il preveniente che il prevenuto possono costruire sul filo della precedente costruzione e, solo se non ritengano di rispettare tale linea costruttiva devono osservare dall'altro fabbricato, indipendentemente dal superamento o meno del livello di quest'ultimo, il distacco minimo previsto dal codice civile o dal regolamento locale. (la suprema Corte ha enunciato il suddetto principio in relazione all'art. 17 del regolamento edilizio del comune di ACI a. Antonio il quale prescrive che l'arretramento delle fabbriche dal confine di proprietà limitrofa, nel caso che non si costruisca in aderenza, deve essere non minore di m. 5 in modo che il distacco tra due edifici contigui risulti di almeno m. 10, ed ha di conseguenza cassato la pronuncia della Corte d'appello che, in presenza di una preesistente costruzione sul confine, aveva ritenuto, da un lato, che legittimamente il vicino avesse costruito a distanza di m. 5 dal confine, e, dall'altro che la sopraelevazione dell'edificio preesistente a filo dello stesso fosse illegittima). (V 3742/82, mass n 421701; (V 3736/82, mass n 421695; (V 1035/81, mass n 411573; (V 2700/79, mass n 399023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)