Sez. 6, Sentenza n. 6143 del 02/04/1996 Ud. (dep. 19/06/1996) Rv. 205092 - 01
Stupefacenti - In genere | Lieve entità del fatto - Esame di tutti gli elementi - Necessità - Sussistenza - Sufficienza di uno solo ai fini dell'esclusione o dell'applicazione dell'attenuante - Sussistenza.
Stupefacenti - In genere
In "tema di stupefacenti", per valutare la lieve entità del fatto il giudice deve prendere in esame tutti gli elementi indicati dal comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e cioè: i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione ovvero la qualità e quantità della sostanza. Dopodiché, quand'anche uno soltanto degli indicati elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità, negherà l'attenuante in questione; viceversa la riconoscerà ove accerti la sussistenza anche di un solo elemento positivo, purché non contrastata da alcuno degli altri previsti.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)