Sez. L, Sentenza n. 959 del 08/02/1984 (Rv. 433150 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Alla stregua delle sentenze della Corte costituzionale n. 150 del 1967 e n. 146 del 1971, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, è da escludere la spettanza della maggiorazione per il lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo, ove lo svolgimento dell'attività lavorativa, collegata ad apprezzabili interessi di ordine pubblico, sia stato effettuato in modo da assicurare complessivamente il godimento di un giorno di riposo per sei giorni lavorativi, ancorché non nel settimo giorno, e non siano stati superati i limiti di ragionevolezza rispetto alle particolari esigenze di tale speciale rapporto lavorativo. (V 931/83, mass n 425692; (V 2663/81, mass n 413441; (V 3471/80, mass n 407318; (V 2501/79, mass n 398824; (V 960/78, mass n 390296).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)