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Sez. U, Ordinanza n. 23510 del 19/07/2026 (Rv. 679540-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Procura speciale - Necessità - Contenuto - Specifico riferimento al ricorso avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Fondamento - Idoneità di una procura conferita nella fase amministrativa, in vista dell'intero procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679540-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In tema di proposizione di ricorso al Consiglio nazionale forense, il requisito della specialità della procura - da conferire ad avvocato iscritto nell'apposito albo - richiesto dall'art. 60, comma 4, del r.d. n. 37 del 1934 per la fase giurisdizionale innanzi al CNF, che segue quella amministrativa innanzi al COA, assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la decisione

amministrativa si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, a tale effetto, non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase amministrativa, ancorché conferita in vista dell'intero procedimento.

Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60 com. 4, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)