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Sez. L, Sentenza n. 14546 del 09/11/2000 (Rv. 541513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Determinazione di qualifiche e mansioni da parte della contrattazione collettiva - Inquadramento dei lavoratori appartenenti ad una determinata area in un'unica qualifica - Attribuzione nell'ambito di tale area di mansioni e retribuzioni diverse - Espletamento di fatto di mansioni corrispondenti al livello retributivo superiore - Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa all'inquadramento dei dipendenti postali appartenenti all'"area operativa" in applicazione del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dell'accordo integrativo 23 maggio 1995.
Stato
decisa il 2000-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., spetta all'autonomia collettiva fissare la gerarchia delle mansioni e delle relative qualifiche allo scopo di stabilire la "categoria superiore" e le "mansioni superiori"; peraltro, per appurare l'effettiva unicità di inquadramento nell'ambito di una determinata area lavorativa, in base alla contrattazione collettiva, non sono sufficienti mere affermazioni di principio, anche se più volte ribadite, qualora la stessa contrattazione stabilisca, nell'ambito della medesima area e per mansioni diverse, retribuzioni differenti, identificando in tal modo mansioni e qualifiche differenziate, nell'ambito delle quali operano i principi affermati dal suddetto art. 2103 cod. civ. (in base a tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento alla domanda di superiore inquadramento ex art. 2103 cod. civ. proposta da dipendenti postali dell'"area operativa", s'era limitata ad affermare che la suddetta area costituiva un'unica qualifica, in base alle indicazioni del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dell'accordo integrativo 23 maggio 1995, senza accertare in concreto se nell'ambito di tale area vi fossero posizioni differenziate desumibili dalla complessiva regolamentazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)