Sez. 1, Sentenza n. 9064 del 29/07/1992 (Rv. 478378 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Rimesse effettuate su un conto corrente bancario - Revocabilità - Limiti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
I versamenti sul conto corrente del correntista poi fallito hanno natura di pagamenti, e sono quindi soggetti alla revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare (se eseguiti nel periodo sospetto e ricorrente la "scientia decoctionis"), soltanto nell'ipotesi di conto "scoperto" , quando cioè la banca abbia anticipato somme oltre il limite del fido, mentre, nell'ipotesi di conto semplicemente "passivo", assistito da apertura di credito, non è configurabile, durante lo svolgimento del rapporto e fino a quando i prelievi sono contenuti nei limiti del fido, un credito esigibile della banca verso il correntista, in quanto i versamenti - eseguiti direttamente dal cliente e mediante benefico di somme provenienti da terzi - consistendo in semplici operazioni di accreditamento dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria. In caso di conto assistito da apertura di credito sono tuttavia revocabili le rimesse che appaiono, con accertamento "ex post", avere concretamente e definitivamente concorso a ridurre il debito verso la banca, determinando (come quando il conto sia stato chiuso anticipatamente) un rientro della banca stessa mediante il prelievo dalla provvista di una somma pari al fido utilizzato dal correntista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)