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Sez. 1, Sentenza n. 23006 del 09/12/2004 (Rv. 578178 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimessa in conto corrente bancario - Revocabilità - Condizioni - Limiti - Funzione solutoria - Verifica - Riferimento al saldo disponibile.
Stato
decisa il 2004-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578178-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili ex art. 67 legge fall. tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto", tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista. Per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa e ciò preclude la revocabilità delle rimesse che possano sembrare, con accertamento "ex post", avere concretamente e definitivamente concorso a ridurre il debito verso la banca.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)