Sez. 1, Sentenza n. 1672 del 26/02/1999 (Rv. 523675 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse in c/c comunque provenienti dall'imprenditore poi fallito - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Condizioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili, ex art. 67 L. fall., tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto" (tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista). In siffatta situazione, secondo la distribuzione dell'onere probatorio sancita dal ricordato art. 67, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo "sospetto", e della "scientia decotionis" da parte della banca, mentre quest'ultima ha l'onere di provare, onde escludere la natura "solutoria" del versamento -nella specie, attuato tramite giroconto, previo accordo di "congelamento" del conto corrente passivo, lasciato aperto al solo scopo di consentire l'estinzione delle passività senza ricorrere a rimesse "dirette", ma interponendo il filtro di altri conti attivi-, sia l'esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di credito, sia l'esatto ammontare dell'affidamento accordato al correntista alla medesima data, non essendo sufficiente, a tali ultimi fini, invocare una presunta autonomia formale dei singoli rapporti instaurati, poiché l'eventuale "collegamento negoziale" attuato dalle parti, se finalizzato alla realizzazione del fine pratico unitario dell'estinzione dei debiti risultanti da un conto affidato e lasciato solo formalmente aperto, presenta carattere indiscutibilmente "funzionale", che prevale sui fini immediati (apparentemente) perseguiti dai singoli rapporti (in realtà strumentali all'interesse finale dell'operazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)