Sez. 1, Sentenza n. 20935 del 27/10/2005 (Rv. 584656 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conto corrente bancario - Rimesse eseguite dal fallito - Revocabilità - Condizioni - Funzione solutoria - Accertamento - Giudizio di fatto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi dichiarato fallito, è possibile che versamenti contenuti nei limiti del fido possano talvolta avere natura solutoria, come nel caso in cui la banca abbia chiuso anticipatamente il conto corrente recuperando parte del fido utilizzato dal correntista con il prelievo della provvista, ma in tal caso la revocabilità della rimessa è comunque subordinata ad un apprezzamento in fatto del giudice di merito circa la funzione sostanzialmente solutoria ad essa attribuibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1842, Legge 16/03/1942 num. 247 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)