Sez. 2 - , Sentenza n. 4150 del 07/11/2018 Ud. (dep. 28/01/2019) Rv. 275521 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Sanitario dipendente di struttura ospedaliera pubblica- Svolgimento di attività "extra moenia" non comunicato all'ente e in violazione del rapporto di esclusività - Truffa "a consumazione prolungata" - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Si configura la truffa cd. "a consumazione prolungata", e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale "extra moenia", si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e l'interruzione delle indebite riscossioni. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dall'epoca di interruzione delle indebite riscossioni e che erroneamente fossero stati applicati dal giudice territoriale aumenti di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 CORTE COST., Legge 26/05/2004 num. 138 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)