Sez. L, Sentenza n. 5068 del 07/05/1991 (Rv. 472045 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale delle retribuzioni | Di anzianità - Confronto fra la disciplina legale e quella convenzionale agli effetti dell'art. 1419 cod. civ. - Criteri - Fattispecie relativa ai dipendenti dell'ENEL.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale delle retribuzioni
In tema di indennità di fine rapporto, il confronto fra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 cod. civ., impone la considerazione unitaria - nell'unico istituto dell'indennità stessa - di tutte le disposizioni che incidono sia sulla determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste, sebbene collegate a specifiche previsioni di attribuzione, concorrono ugualmente a comportare quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dalla integrale applicazione della norma di legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, confrontando, in tema di trattamento di fine rapporto il trattamento legale ed il trattamento convenzionale per i dipendenti dell'E.N.E.L., aveva ritenuto che il secondo - escludente il computo dell'indennità di trasferta forfettizzata ed automatico - fosse più favorevole ai lavoratori, avendo considerato che le quattro mensilità aggiuntive di cui all'art. 43 del contratto 23 gennaio 1983 non avessero funzione estranea al trattamento di fine rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 23/01/1983 num. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)