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Sez. L, Sentenza n. 4951 del 06/04/2002 (Rv. 553548 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto committente e dipendente - Necessità - Fattispecie in tema di diffamazione all'interno dell'azienda.
Stato
decisa il 2002-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553548-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

La responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno (Nella specie - in cui il fatto illecito, di cui era rimasto ignoto l'autore, era consistito nella diffusione tra i dipendenti dell'azienda di apprezzamenti negativi sull'operato di un agente -, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nell'affermare la responsabilità ex art. 2049 cit., aveva omesso di accertare se la diffamazione era connessa, ad es. in virtù della conoscenza di fatti e documenti, con incombenze affidate ai dipendenti o aveva solo tratto origine nell'ambiente lavorativo senza alcuna attinenza con le mansioni ivi svolte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)