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Sez. 1, Sentenza n. 1380 del 25/02/2000 Cc. (dep. 06/04/2000) Rv. 215708 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE | Obbligo di effettuare la notifica anche presso il tutore - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215708-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE

Atteso il disposto di cui all'art.166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l'omissione anche di uno solo di tali adempimenti (nella specie, il secondo)dà luogo, quando l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile (come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza), ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 166 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)