Sez. 5, Sentenza n. 22823 del 13/04/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 229204 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE | Omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 166 cod. proc. pen. - Nullità assoluta - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE
In tema di notificazioni all'imputato interdetto, l'omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166 cod. proc. pen. - per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell'interessato - determina, ove l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 166 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 166, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)