Sez. 1, Sentenza n. 25909 del 24/04/2001 Cc. (dep. 26/06/2001) Rv. 219108 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE | Obbligo di effettuare le notificazioni al tutore oltre che all'imputato interdetto - Omissione di uno dei due adempimenti - Nullità assoluta - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - INTERDETTO O INFERMO DI MENTE
In virtù del disposto di cui all'art.166 cod. proc. pen. - per il quale le notificazioni all'imputato interdetto devono eseguirsi sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell'interessato - l'omissione, anche di uno solo, dei due adempimenti previsti dà luogo alla nullità di ordine assoluto ed insanabile ex art.178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., né, al riguardo, rileva l'apprezzamento discrezionale circa l'attualità o l'evidenza dello status di interdetto del soggetto in quanto la revoca dell'interdizione - cessata la causa che l'ha determinata - è subordinata all'esito dell'apposita procedura disciplinata dagli articoli 429 cod. civ., e produce i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 166 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)