Sez. 1, Sentenza n. 24172 del 16/04/2026 Ud. (dep. 01/07/2026) Rv. 290169-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di collusione ex art. 3 legge n. 1383 del 1941 - Interesse dell'estraneo - Necessità - Esclusione - Accordo - Requisiti - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del reato di collusione tra l'appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che quest'ultimo persegua uno specifico interesse personale, ma è sufficiente la conclusione di un accordo, anche ad esclusivo vantaggio del militare, avente ad oggetto "la frode alla finanza", consistente nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria. (Fattispecie relativa a militare della Guardia di finanza che, simulando la separazione dalla moglie, aveva conseguito indebiti vantaggi fiscali mediante la deducibilità degli assegni periodici versati in modo fittizio a titolo di mantenimento).
Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)