Sez. 1, Sentenza n. 6133 del 18/06/1990 (Rv. 467816 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La legittimazione al ricorso per Cassazione (e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo) spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito, conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dalla effettiva titolarità, attiva o passiva (rilevante sotto altri profili), del rapporto giuridico di diritto sostanziale, dato che con l'impugnazione si esercita non un'Azione, ma un potere processuale che, per sua natura, non può spettare a chi non abbia partecipato al pregresso grado del giudizio. (V 6241/87, mass n 454528; (V 1809/84, mass n 433876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)