Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 12/02/2004 (Rv. 570069 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Soggetto risultante estraneo al giudizio alla stregua della sentenza impugnata - Mancata prova, in sede di impugnazione, della qualità di successore della parte ritenuta legittimata al precedente giudizio - Conseguenze - Estraneità al giudizio di impugnazione e inammissibilità di quest'ultima.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Il soggetto che abbia proposto impugnazione (o, specularmente, che abbia ad essa resistito) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di quello che ha partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art.110 cod. proc. civ. e, quindi, alla proposizione della detta impugnazione in nome proprio (o alla resistenza ad essa), pur essendo stata l'azione originariamente proposta (o subita) da altro soggetto, ed essendo stata l'impugnata sentenza emessa nei confronti di quest'ultimo. Ne consegue che, in difetto di prova siffatta, resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto a impugnare, dimostrazione il cui onere incombe, ex art.2697 cod. civ., sulla parte che tale diritto eserciti, ed il cui accertamento va effettuato anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, sicché il negativo esito del medesimo conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)