Sez. 5, Sentenza n. 10046 del 20/05/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208821 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Distinzione rispetto alla prova nulla - Validità anche per le prove acquisite in dibattimento.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
In tema di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, (art. 526 cod. proc. pen.) la distinzione tra prove acquisite in violazione ai divieti probatori, e perciò inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. e prove acquisite senza l'osservanza delle formalità previste dalle norme, e perciò affette da nullità quando sono violate le disposizioni di cui all'art. 178 lettera c) cod. proc. pen., opera anche rispetto alle prove acquisite nel dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)