Sez. 2, Sentenza n. 597 del 06/03/1971 (Rv. 350311 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito puo dissentire dal parere espresso dai consulenti tecnici, poiche, a norma dell'art 116 cod proc civ, egli deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Tale principio vale anche nell'ipotesi di parere espresso dai consulenti tecnici in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, poiche la obbligatorieta della nomina del consulente non vale a mutarne la natura di ausiliario del giudice, chiamato solo a prospettargli il risultato degli accertamenti tecnici compiuti ed a rassegnargli il proprio avviso sulle conclusioni tecniche da dedurnè per cui spettera sempre al giudice di merito il potere discrezionale di valutare il parere tecnico rassegnatogli e di discostarsene, ove non lo ritenga convincente. In tale ultima ipotesi, la decisione e censurabile in Sede di legittimita solo se il giudice venga meno all'Obbligo di fornire una adeguata motivazione delle ragioni che lo inducono a dissentire dal parere espresso dai consulenti o dal secondo dei due consulenti. Perche la motivazione possa ritenersi immune da vizi logici e necessario che il giudice dimostri di aver valutato anche gli argomenti sui quali il consulente, di cui non condivide le conclusioni, ha fondato il proprio avviso, non attraverso un mero richiamo alle diverse conclusioni dell'altro consulente, ma attraverso la specifica indicazione dei motivi del dissenso, cosi da rendere possibile il controllo della coerenza, adeguatezza e logicita della ragione del decidere. (V 1466'70, mass n 347305' 2983'69, mass n 342868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)