Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 12/03/2008 (Rv. 602158 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Rapporto di "occasionalità necessaria" con l'illecito - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie in tema di responsabilità di un istituto bancario per il comportamento di un funzionario addetto alla gestione titoli dei clienti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE
La responsabilità indiretta del committente di cui all'art 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ravvisato la responsabilità indiretta della banca per la condotta illecita del suo funzionario, consistita nel prelevare indebitamente somme di denaro da conti correnti di terzi estranei e accreditandole sul conto corrente di clienti per i quali lo stesso funzionario aveva gestito una fruttuosa operazione finanziaria rientrante nelle attività proprie di quell'istituto di credito e nell'ambito delle mansioni affidategli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)