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Sez. L, Sentenza n. 22343 del 18/10/2006 (Rv. 592333 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Nesso di occasionalità necessaria con l'illecito - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592333-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE

L'art. 2049 cod. civ., prevedendo la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, col comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo. (Nella specie, sulla scorta del riportato principio, la S.C. ha rilevato l'esattezza sul punto della motivazione della sentenza impugnata, con la quale era stato escluso il detto nesso fra le mansioni di un funzionario di banca e la falsa testimonianza resa in un giudizio penale conseguito ad una denuncia contro di lui sporta da un collega relativamente a vicende di lavoro, con la conseguenza che la corretta negazione di responsabilità del datore di lavoro per tale fatto penalmente rilevante era valsa anche ad escludere l'addebito di omissione delle misure di tutela della personalità morale del lavoratore dipendente riferite all'art. 2087 cod. civ., asseritamente lesa dal reato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)