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Sez. U, Sentenza n. 5834 del 17/11/1984 (Rv. 437515 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - DOMANDA PROPOSTA DA UN PRIVATO PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI DAI DANNI CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONDANNA DI QUEST'ULTIMA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO AD UN "FACERE" SPECIFICO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437515-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - DOMANDA PROPOSTA DA UN PRIVATO PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI DAI DANNI CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CONDANNA DI QUEST'ULTIMA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO AD UN "FACERE" SPECIFICO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Con riguardo ad azioni od omissioni della pubblica amministrazione, che non configurino espressione di attività amministrativa, ma meri comportamenti materiali in contrasto con i precetti posti dalla prudenza o dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui, come nel caso di omissione di doverose cautele nell'esecuzione o manutenzione di opera pubblica, il giudice ordinario, munito di giurisdizione sulla domanda proposta dal privato per tutelare i propri diritti dai danni che siano derivati o possano derivare da detti comportamenti, può non soltanto accertare gli obblighi dell'amministrazione medesima, ma anche pronunciare condanna di essa ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, ove detto facere non costituisca attività provvedimentale o comunque riservata all'esclusivo apprezzamento delle competenti autorità amministrative. (V 6363/82, mass n 423992; (V 3380/82, mass n 421359; (V 2981/80, mass n 406662).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)