Sez. U, Sentenza n. 3486 del 09/11/1974 (Rv. 371995 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ATTIVITA MATERIALE DELLA PA - DIVIETO DI CESSAZIONE O DI ATTIVITA DI RIPRISTINO - CONDIZIONI - PERSEGUIMENTO DEI FINI PUBBLICI - CORRELAZIONE DELL'ATTIVITA DELLA PA - RELATIVA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PA - NECESSITA - PROVA IN RE IPSA - MANCANZA - ONERE PROBATORIO DELLA PA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ATTIVITA MATERIALE DELLA PA - DIVIETO DI CESSAZIONE O DI ATTIVITA DI RIPRISTINO - CONDIZIONI - PERSEGUIMENTO DEI FINI PUBBLICI - CORRELAZIONE DELL'ATTIVITA DELLA PA - RELATIVA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PA - NECESSITA - PROVA IN RE IPSA - MANCANZA - ONERE PROBATORIO DELLA PA.*
In materia di attivita materiali della pubblica amministrazione non costituenti esecuzione di un provvedimento formale, il divieto nei confronti del giudice ordinario di condannare la pubblica amministrazione ad un'attivita ripristinatoria ovvero alla cessazione di attivita lesive di diritti soggettivi presuppone che il sacrificio o la compressione del diritto soggettivo che si pretende leso serva al perseguimento dei fini di pubblico interesse, e che le modalita dell'Azione amministrativa siano di per se correlate a detto perseguimento. Al giudice ordinario non e consentito valutare la correlazione tra l'attivita della pa cosi come si e articolata in precise modalita di Esercizio ed il perseguimento dei fini pubblici, ma deve risultare in giudizio che tale valutazione sia stata operata dalla pubblica amministrazione, e cio al fine di stabilire che la lesione o la compressione del diritto soggettivo derivi da una consapevole ed insindacabile scelta in vista del raggiungimento delle pubbliche finalita e non da arbitrio od errore di esecuzione. La prova che tale valutazione sia stata effettuata puo desumersi ex re ipsa, ma, in difetto, deve essere offerta dalla stessa pa che resiste in giudizio alla domanda di rimozione della propria opera o di cessazione della propria attivita. (V 3167'73, mass n 366970; 303'67, mass n 326130).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)