Sez. U, Sentenza n. 303 del 03/02/1967 (Rv. 326130 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI CONDANNA AD UN FACERE O AD UN NON FACERE - NEI RISPETTI DELL'ATTIVITA MATERIALE DELLE PA - LIMITI - COSTITUZIONE, DA PARTE DELLA INA-CASA, DI UN EDIFICIO IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - ORDINE DI DEMOLIZIONE PARZIALE - LEGITTIMITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI CONDANNA AD UN FACERE O AD UN NON FACERE - NEI RISPETTI DELL'ATTIVITA MATERIALE DELLE PA - LIMITI - COSTITUZIONE, DA PARTE DELLA INA-CASA, DI UN EDIFICIO IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - ORDINE DI DEMOLIZIONE PARZIALE - LEGITTIMITA.*
Il divieto, fatto al giudice ordinario dall'art.4 della legge 20 marzo 2865, n.2248, all. E, di condannare la pubblica amministrazione ad un facere o ad un non facere, opera rispetto alle attivita materiali (operazioni) quando queste non contrastino con i fini costituzionali dell' ente ed eventualmente con gli Atti formali da esso emanati o non ne costituiscano preparazione. Fuori di tali ipotesi, l'attivita materiale, per se stessa, non puo qualificarsi come espressione di una pubblica funzione. (nella specie, eseguita dalla gestione i n a C a S a la costruzione di un edificio in violazione delle distanze legali e con imposizione di servitu sul fondo vicino, e stato riconosciuto il potere giurisdizionale del giudice ordinario di disporre l'abbattimento di alcuni sporti e la rimozione delle servitu, sul riflesso che ove la situazione lesiva denunciata avesse risposto ad esigenze di pubblica utilita, l'ente pubblico avrebbe ben potuto ricorrere allo strumento dell'espropriazione e non, di fatto, confiscare a proprio favore diritti reali altrui).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)