Sez. U, Sentenza n. 1027 del 24/03/1976 (Rv. 379685 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO DI CONDANNA AD UN FACERE - CONDOTTA DELLA PA LESIVA DELL'ALTRUI DIRITTO REALE - ESTENSIONE DEL DIVIETO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - DIVIETO DI CONDANNA AD UN FACERE - CONDOTTA DELLA PA LESIVA DELL'ALTRUI DIRITTO REALE - ESTENSIONE DEL DIVIETO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Qualora la pubblica amministrazione ponga in essere un comportamento acquisitivo del bene altrui, o comunque lesivo del diritto reale altrui, al fine dell'operativita del divieto per il giudice ordinario di condannare l'amministrazione medesima ad un facere (ai sensi dello art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all e), e cioe alla rimozione del fatto lesivo ed alla riduzione in pristino, non e sufficiente che detto comportamento sia accompagnato dalla concreta utilizzazione del bene, ma e anche necessario che risulti, esplicitamente od implicitamente, un'effettiva valutazione da parte della amministrazione, nell'ambito dei fini pubblicistici perseguiti, circa la indispensabilita del bene e della sua utilizzazione, rispetto ad un determinato scopo; ove cio difetti, la semplice utilizzazione del bene non puo valere a trasfigurare in Esercizio di potesta amministrativa la sua originaria apprensione, ne la successiva detenzione, le quali, al pari della stessa utilizzazione, conservano, rispetto al diritto leso, Rilevanza di mere attivita materiali, nei cui riguardi non opera il citato divieto. (nella specie, la Gescal aveva costruito un muro di recinzione, di edificio destinato ad alloggi popolari, su porzione di terreno soggetta a servitu di passaggio in favore del fondo del vicino. Le Sezioni Unite della suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, hanno ritenuto che il giudice ordinario, adito dal titolare del diritto di servitu leso dal comportamento dell'ente, non fosse soggetto al divieto di condannare l'ente medesimo al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto la materiale acquisizione ed utilizzazione, per gli alloggi popolari della porzione di terreno destinata all'Esercizio della servitu, e la stessa assegnazione degli alloggi non erano ricollegabili ad una valutazione di indispensabilita del bene, per le finalita pubblicistiche perseguite dalla Gescal, esaurendosi le predette operazioni nella valutazione dell'idoneita delle costruzioni a servire ad alloggi popolari e nella scelta tra gli aspiranti). (V 3486/74, mass n 371995; (V 2007/74, mass n 370269; (V 3167/73, mass n 366970; (V 303/67, mass n 326130).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)