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Sez. 5, Sentenza n. 11247 del 07/02/2008 Cc. (dep. 13/03/2008) Rv. 239471 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Reati societari - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori ex art. 2622 cod. civ. - Valutazione del patrimonio del soggetto indagato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239471-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Ai fini del 'periculum in morà che legittima l'adozione del sequestro preventivo (nella specie di documento concernente polizza fideiussoria bancaria escutibile a prima richiesta, a garanzia del regolare pagamento dei ratei del prezzo di cessione di partecipazione societaria) non assume rilievo il possibile danno economico derivante dal reato (nella specie false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 cod. civ. relative alla società ceduta) e soprattutto la sua natura irreparabile, ma solo l'aggravamento delle conseguenze della condotta penalmente illecita - per la quale sussistano indizi di commissione - ove la cosa pertinente al reato sia lasciata nella libera disponibilità del soggetto indagato. Ne consegue che è illegittima la revoca del sequestro preventivo disposta sulla base della valutazione della consistenza del patrimonio del soggetto indagato in relazione al soddisfacimento del pregiudizio da reato, irrilevante a tal fine e rilevante eventualmente ai fini della ben diversa ipotesi del sequestro conservativo di cui all' art. 316 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)