Sez. L, Sentenza n. 3909 del 29/06/1985 (Rv. 441489 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INTIMAZIONE AL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INTIMAZIONE AL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - AMMISSIBILITÀ.*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale può essere validamente intimato anche al lavoratore assente dal lavoro per malattia, poiché detto licenziamento, inefficace fino alla guarigione del lavoratore, e fino allo spirare del cosiddetto termine di comporto se la malattia si protragga oltre tale termine, riacquista la pienezza dei suoi effetti alla cessazione della causa di sospensione legale del rapporto, in quanto esso, in considerazione della relativa permanenza delle esigenze di ridimensionamento della azienda, non è modificabile nel tempo ristretto in cui il periodo di comporto è normalmente contenuto. (Conf 1781/84, mass n 433852; (Conf 5447/77, mass n 389103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)