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Sez. L, Sentenza n. 1781 del 15/03/1984 (Rv. 433852 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INTIMAZIONE AL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433852-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INTIMAZIONE AL LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - VALIDITÀ.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale può essere validamente intimato anche al lavoratore assente dal lavoro per malattia, poiché detto licenziamento, inefficace fino alla guarigione del lavoratore, e fino allo spirare del cosiddetto termine di comporto se la malattia si protragga oltre tale termine, riacquista la pienezza dei suoi effetti alla cessazione della causa di sospensione legale del rapporto, in quanto esso, in considerazione della relativa permanenza delle esigenze di ridimensionamento della azienda, non è modificabile nel tempo ristretto in cui il periodo di comporto è normalmente contenuto. (V 2379/74, mass n 370761; (Conf 5447/77, mass n 389103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)