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Sez. L, Sentenza n. 7098 del 06/07/1990 (Rv. 468142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - INEFFICACIA FINO ALLA GUARIGIONE O FINO ALLO SPIRARE DEL TERMINE DI COMPORTO - CESSAZIONE DELLA MALATTIA - ESTINZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - SUCCESSIVO RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - INTIMAZIONE DEL PRIMO LICENZIAMENTO CON LA PRECISAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'EFFETTO FINO AL TERMINE DELLA MALATTIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AGLI EFFETTI DELL'ESTINZIONE SULLA INDENNITÀ STRAORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - INEFFICACIA FINO ALLA GUARIGIONE O FINO ALLO SPIRARE DEL TERMINE DI COMPORTO - CESSAZIONE DELLA MALATTIA - ESTINZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - SUCCESSIVO RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - INTIMAZIONE DEL PRIMO LICENZIAMENTO CON LA PRECISAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'EFFETTO FINO AL TERMINE DELLA MALATTIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AGLI EFFETTI DELL'ESTINZIONE SULLA INDENNITÀ STRAORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale intimato al lavoratore assente per malattia, che è inefficace fino alla guarigione del lavoratore o fino alla spirare del cosiddetto termine di comporto (se la malattia si protrae oltre tale termine), determina, alla cessazione della causa di sospensione legale del rapporto, l'automatica Estinzione del medesimo, rispetto al quale è perciò esclusa l'operatività di un successivo recesso del datore di lavoro per avvenuto superamento del periodo di comporto, essendo in contrario irrilevante che il primo licenziamento sia stato intimato con la precisazione (di stile) che il relativo effetto sarebbe rimasto sospeso fino al termine della malattia in corso. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha cassato l'impugnata decisione, la quale aveva escluso il diritto del lavoratore all'indennità straordinaria di disoccupazione ex art. 8, primo comma, legge n. 1115 del 1968, ritenendo che l'Estinzione del rapporto fosse conseguita non al licenziamento per riduzione di personale, precedentemente intimato durante lo stato di malattia del lavoratore, ma a quello per superamento del periodo di comporto, intimato successivamente). (V 6983/87, mass n 455160; (V 3909/85, mass n 441489; (V 1781/84, mass n 433852; (V 5447/77, mass n 389103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)