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Sez. 1, Sentenza n. 1245 del 29/04/1985 Cc. (dep. 13/05/1985) Rv. 169173 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - SINGOLE IPOTESI - REQUISITI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169173-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - SINGOLE IPOTESI - REQUISITI E CONDIZIONI.*

Il legislatore, stabilendo al terzo comma dell'art. 254-bis che per gli imputati ivi indicati - donna incinta o che allatta la prole, o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente grave o che ha oltrepassato l'età di 65 anni o che è minore degli anni 18 - la misura "in luogo della custodia in carcere" va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen., ha sancito il diritto per l'imputato raggiunto da indizi sufficienti di colpevolezza, che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge e quale sia il titolo, facoltativo o obbligatorio, del provvedimento restrittivo della libertà personale, ad ottenere la misura richiesta, salvo che il giudice non dimostri, con adeguata motivazione, le ragioni di cautela processuale o di tutela della collettività, che impongono, allo stato degli Atti, il rifiuto della misura stessa; mentre in ogni altra ipotesi in cui non sussistano le condizioni predette, se l'emissione del mandato di cattura è facoltativa, l'autorità giudiziaria procedente deve valutare se la misura richiesta sia o no idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento (ex art. 254-bis, comma primo) e, se l'emissione del provvedimento stesso è obbligatoria, deve valutare se risulta o no evidente che non sussistano le ragioni di cautela processuale o di difesa della collettività ripetutamente indicate (ex art. 254-bis, comma secondo), adottando i provvedimenti conseguenziali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 13, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)