Sez. 1, Sentenza n. 4179 del 18/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174892 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - SINGOLE IPOTESI - SITUAZIONI DI FATTO PREVISTE DAL TERZO COMMA DELL'ART. 254 BIS COD. PROC. PEN. - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - DINIEGO DELLA MISURA - CONDIZIONI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - SINGOLE IPOTESI - SITUAZIONI DI FATTO PREVISTE DAL TERZO COMMA DELL'ART. 254 BIS COD. PROC. PEN. - MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - DINIEGO DELLA MISURA - CONDIZIONI.*
Qualora ricorra una delle particolari situazioni di fatto previste dal terzo comma dell'art. 254 bis cod. proc. pen. (nella specie imputato ultrasessantacinquenne), pur essendo obbligatorio il mandato di cattura, il diniego della misura sostitutiva della custodia cautelare può fondarsi solo sul positivo e specifico accertamento di taluna fra le ragioni di cautela processuale o di tutela della collettività indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen.. (V mass n 172002; (V mass n 170771; (V mass n 170352; (Conf mass n 169173).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)