Sez. 1, Sentenza n. 3697 del 14/04/1999 (Rv. 525365 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Sentenza di appello successiva al 30 aprile 1995 - Art. 348 nuovo testo cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello per mancato deposito del fascicolo - Declaratoria - Legittimità - Mancata riproduzione di tale causa di improcedibilità nell'art. 348 nuovo testo - Irrilevanza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE
Anche se la mancata presentazione del proprio fascicolo da parte dell'appellante non risulta più sanzionata con l'improcedibilità del gravame nel testo novellato dell'art. 348 cod. proc. civ. (improcedibilità comminata invece, ex art. 348, n. 2, vecchio testo cod. proc. civ.), detta omissione, da parte dell'appellante, rende, purtuttavia, il gravame improcedibile, atteso che, ai fini di una valida costituzione in giudizio, è pur sempre necessario, anche a seguito della riforma, che, in virtù delle norme generali, l'appellante provveda al contestuale deposito del proprio fascicolo, così come espressamente previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., norma applicabile al rito d'appello in virtù del rinvio disposto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dello specifico richiamo contenuto nell'art. 347, comma primo, stesso codice (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora rilevato che, nella specie, l'appellante aveva altresì omesso il deposito di copia della sentenza impugnata, determinando, per l'effetto, una ulteriore causa di improcedibilità del gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)