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Sez. 3, Sentenza n. 457 del 20/01/1994 (Rv. 485034 - 01)

Esecuzione forzata - Precetto - In genere | Obbligazione di fare o di non fare - Precetto per l'adempimento - Intimazione di pagamento delle spese del precetto e della sua notifica - Inclusione - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485034-01

Esecuzione forzata - Precetto - In genere

Il precetto per l'adempimento di una obbligazione di fare o di non fare può anche contenere l'intimazione di pagamento delle spese del precetto medesimo e della sua notifica perché queste, essendo il precetto un atto che precede l'esecuzione, non rientrano tra le spese di esecuzione che possono essere liquidate solo dal giudice al termine della esecuzione o nel corso di essa, ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)