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Sez. 3, Sentenza n. 11170 del 29/07/2002 (Rv. 558849 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Natura - Spese relative - Intimazione di pagamento con lo stesso precetto - Inclusione - Legittimità - Fondamento - Accessorio di legge alle spese processuali - Giudice della cognizione - Condanna alle spese processuali sostenute - Ulteriore, generica, condanna alle spese successive conseguenti - Pronuncia su una domanda - Configurabilità - Esclusione - Esplicitazione dell'obbligo conseguenziale già contenuto nella legge.
Stato
decisa il 2002-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558849-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

Il precetto, il quale è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza), ove effettivamente sostenute. Più in generale, va aggiunto che, il giudice che condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale, già contenuto nella legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)