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Sez. 1, Sentenza n. 2799 del 04/04/1990 (Rv. 466410 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1977 N. 74 - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466410-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1977 N. 74 - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ.*

La nuova normativa in tema di assegno di divorzio, contenuta nell'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74, è applicabile anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa, alla stregua dei principi generali sullo jus superveniens ed alla luce della disposizione transitoria dell'art. 23 della citata legge, che prevede l'ultrattività, per detti giudizi pendenti, delle sole regole processuali anteriormente vigenti. (Conf 1322/89, mass n 462176; (Conf 3987/88, mass n 459131; (Conf 1773/88, mass n 457759).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)