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Sez. U, Sentenza n. 5825 del 05/11/1981 (Rv. 416551 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416551-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona, dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, con la spedizione a quest'ultimo di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente notizia di detto deposito, mentre resta a tal fine irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario, ovvero l'allegazione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata. Questo principio manifestamente non pone il citato art. 140 in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che le menzionate formalità sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa, e che la diversità di disciplina rispetto ad altre forme di notificazione, quali quelle previste dall'art. 149 cod. proc. civ. e dall'art. 169 cod. proc. pen. (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1972), per le quali è prescritta la prova dell'indicata ricezione, trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti e delle ulteriori formalità che accompagnano la spedizione della raccomandata (Conf 4068/78, mass n 393676; (Conf 2190/78, mass n 391579; (Conf 1707/76, mass n 380473; (contra 3409/80, mass n 407231; (contra 213/75, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)