Sez. 1, Sentenza n. 5883 del 09/11/1982 (Rv. 423642 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - DEBITI PREESISTENTI E VENUTI A SCADENZA DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PAGAMENTI ESEGUITI DOPO L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MASSA DEI CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO DEL CONSECUTIVO FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - DEBITI PREESISTENTI E VENUTI A SCADENZA DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PAGAMENTI ESEGUITI DOPO L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA MASSA DEI CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO DEL CONSECUTIVO FALLIMENTO.*
I pagamenti di debiti preesistenti e venuti a scadenza durante la procedura di amministrazione controllata, eseguiti dal debitore dopo l'ammissione alla procedura, sono inefficaci nei confronti della massa dei creditori ammessi al passivo del consecutivo fallimento, dichiarato ai sensi dell'art. 192, ultimo comma, della legge fallimentare. Nè rileva che l'art. 167, secondo comma, richiamato dall'art. 188, secondo comma, della legge stessa, non menzioni i pagamenti dei debiti precedentemente contratti dal debitore tra gli Atti che, se compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla procedura. Infatti il divieto di eseguire i pagamenti anzidetti deriva dal sistema relativo alla procedura concorsuale della amministrazione controllata e non può quindi essere derogato neppure con l'autorizzazione del giudice delegato: di talché i pagamenti medesimi non possono essere compresi fra gli Atti consentiti solo se autorizzati dal giudice delegato. (V 2037/76, mass n 380867; (Conf 3421/77, mass n 386970).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)