Sez. 1, Sentenza n. 2133 del 01/03/1988 (Rv. 457981 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - EFFICACIA DI PRIMA PROVA - FINALITÀ DELLA CONFESSIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - EFFICACIA DI PRIMA PROVA - FINALITÀ DELLA CONFESSIONE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confitente indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa. (V 2165/71, mass n 352924).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)