Sez. 5, Sentenza n. 20392 del 18/10/2004 (Rv. 577743 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Mancata notificazione della sentenza impugnata, o mancata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza all'atto della notificazione - Luoghi di notificazione indicati nell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. - Alternatività a scelta del notificante - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che l'impugnazione, nel caso in cui non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata, o in quello di mancata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza al momento della notificazione, può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione (cioè presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio), a scelta del notificante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione - anziché un concorso alternativo - nell'elencazione dei luoghi suddetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)