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Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 20/03/1998 (Rv. 513788 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Presupposti - Mero divario delle condizioni economiche attuali dei coniugi - Insufficienza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513788-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Nella disciplina introdotta dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74 il divario delle condizioni economiche dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio non è di per se solo presupposto sufficiente per l'attribuzione dell'assegno divorzile, atteso che questo è diretto ad assicurare la possibilità di partecipare agli eventuali miglioramenti della situazione economica dell'ex coniuge successivi alla cessazione della convivenza soltanto nel caso in cui tali miglioramenti costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)