Sez. 1, Sentenza n. 5194 del 10/06/1997 (Rv. 505088 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Funzione - Inadeguatezza dei mezzi - Necessità - Partecipazione al miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più abbiente - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'assegno divorzile, nella disciplina introdotta dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere esclusivamente assistenziale, la sua attribuzione essendo subordinata alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, per la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Invece il divario delle condizioni economiche dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio non è, di per sè solo, presupposto sufficiente per l'attribuzione dell'assegno, che non è diretto ad assicurare la possibilità di partecipare agli eventuali miglioramenti della situazione economica dell'ex coniuge, successivi alla cessazione della convivenza, in particolare se tali miglioramenti non costituiscono sviluppi naturali e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio. (Nella specie la S.C. ha rilevato che la parte ricorrente inutilmente censurava gli accertamenti compiuti dal giudice di merito sulle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge, non avendo fornito la prova dell'inadeguatezza dei propri redditi).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)